Art. 1. Natura, scopi, sede e durata.

1. L’Associazione Italiana per l’Arbitrato-AIA (qui di seguito “l’Associazione”) è un’associazione senza fine di lucro, che si propone:

  1. di promuovere lo studio, la diffusione e l’efficiente impiego dell’arbitrato interno e internazionale e dei metodi alternativi di prevenzione e risoluzione delle controversie;
  2. di promuovere e rendere servizi per lo svolgimento di procedimenti arbitrali ad hoc o amministrati da istituzioni arbitrali e per i metodi alternativi di risoluzione delle controversie, ivi inclusa l’attività di appointing authority;
  3. di cooperare con altri enti italiani e stranieri aventi finalità analoghe o compatibili;
  4. di effettuare e promuovere – anche in collegamento con altri enti – studi e pubblicazioni, convegni, seminari e corsi di formazione in materia di arbitrato e metodi alternativi di risoluzione delle controversie;
  5. di curare la pubblicazione della Rivista dell’Arbitrato e di eventuali bollettini o notiziari di aggiornamento, favorendone la diffusione anche all’estero;
  6. di promuovere i valori della deontologia e correttezza nello svolgimento di qualsiasi funzione (arbitro, avvocato, segretario e consulente tecnico) nei procedimenti arbitrali, nonché di indipendenza e imparzialità per quanto riguarda specificamente l’arbitro, il segretario e il consulente tecnico;
  7. di realizzare studi e proposte affinché il legislatore possa migliorare la legislazione italiana sull’arbitrato, anche al fine di promuovere l’Italia come sede di arbitrati internazionali; di perseguire ogni altro fine in tema di arbitrato che sia deliberato dall’Assemblea e, comunque, di svolgere ogni altra attività che ritenga utile per il conseguimento delle proprie finalità.

2. L’Associazione ha sede in Roma. Con delibera del Consiglio possono essere istituite delegazioni o sezioni anche in altre città o al di fuori del territorio nazionale

3. La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea.

Art. 2. I Soci.

1. I Soci si suddividono in Soci sostenitori e Soci ordinari. Sono Soci sostenitori tutti coloro che, intendendo offrire all’Associazione un particolare sostegno, abbiano fatto richiesta di ammissione a tale categoria, accettando di corrispondere il contributo fissato dal Consiglio per questa categoria di Soci.

2. L’elenco dei Soci è tenuto dal Segretario Generale.

Art. 3. Ammissione dei Soci.

1. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, persone fisiche, persone giuridiche, società, associazioni o enti in genere, quali in particolare: le CCIAA, la loro Unione nazionale e quelle territoriali o settoriali; le associazioni di categoria nazionali e territoriali, le imprese dei vari settori economici, nonché gli studi professionali, i singoli professionisti, gli accademici.

2. Il numero dei Soci è illimitato.

3. I Soci sono tenuti ad osservare lo Statuto e devono prestare la propria leale collaborazione per la realizzazione dei fini che l’Associazione si prefigge.

Art. 4. Rapporto associativo.

1. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

2. Il Socio può recedere dall’Associazione mediante disdetta da comunicarsi alla Segreteria con posta elettronica almeno due mesi prima della fine dell’anno e ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

3. Il Socio può essere cancellato dall’elenco dei destinatari della Rivista dell’arbitrato e dalla mailing list AIA in caso di morosità, oppure escluso per gravi inadempienze o attività contraria ai fini dell’Associazione. Il provvedimento di esclusione per gravi motivi è comunicato al Socio per posta elettronica. In caso di cessazione del rapporto associativo resta comunque l’obbligo di pagare il contributo per l’anno in corso. Per i Soci diversi dalle persone fisiche, il rapporto associativo cessa automaticamente in caso di loro scioglimento.

4. La qualifica di Socio non è trasmissibile.

Art. 5. Organi dell’Associazione.

1. Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea dei Soci
  2. il Consiglio
  3. il Presidente
  4. il Segretario Generale.

2. Gli organi dell’Associazione svolgono la propria attività a titolo gratuito, fatti salvi l’eventuale rimborso di spese documentate sostenute dal Presidente e dal Segretario Generale in connessione ad attività svolte nell’interesse dell’Associazione e un’indennità annuale di carica in favore del Segretario Generale deliberata dal Consiglio.

Art. 6. L’Assemblea dei Soci.

1. L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci.

2. L’Assemblea approva il bilancio preventivo e consuntivo e delibera le modificazioni dello Statuto; fissa il numero e nomina i componenti del Consiglio e il Revisore Unico.

3. L’Assemblea è convocata dal Presidente di sua iniziativa almeno una volta all’anno o quando ne facciano richiesta – con l’indicazione degli argomenti di cui si chiede la discussione – almeno un quinto dei Soci in regola con il versamento delle quote associative.

Art. 7. Convocazione e svolgimento dell’Assemblea.

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente con comunicazione trasmessa per posta elettronica almeno quindici giorni o, in caso di urgenza, sette giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione dovrà indicare l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione e, in caso di proposte di modifiche dello Statuto, dovrà riportare il testo di tali proposte.

2. All’Assemblea hanno diritto a intervenire tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. Le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

3. Ogni Socio ha diritto ad un voto. È ammessa la partecipazione per mezzo di delega scritta ad un altro Socio. Ciascun Socio presente non può rappresentare per delega più di tre Soci.

4. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti; per le modifiche di Statuto è necessario il voto favorevole di due terzi dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di due terzi dei Soci.

5. Delle delibere dell’Assemblea è redatto apposito verbale a cura del Segretario Generale o, in sua assenza, della persona che il Presidente nomina tra i Soci.

6. Fatta eccezione per l’ipotesi di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea può avvenire per audioconferenza o videoconferenza, anche solo per una parte dei Soci, o essere sostituita dall’interpello dei Soci. In caso di interpello, le proposte di delibera inviate ai Soci con le modalità di cui al primo comma si intendono approvate quando la maggioranza delle risposte pervenute all’Associazione entro quattordici giorni dall’invio della comunicazione d’interpello risulti favorevole alle proposte stesse.

Art. 8. Il Consiglio.

1. Il Consiglio è composto da un minimo di nove e un massimo di quindici componenti. I componenti del Consiglio sono nominati dall’Assemblea con voto a scrutinio segreto tra i Soci persone fisiche e tra le persone appartenenti a Soci enti, persone giuridiche, società, associazioni o studi professionali. In quest’ultimo caso, essi esercitano le relative funzioni attraverso un rappresentante da essi designato ed hanno la facoltà di designare un sostituto nel caso in cui il Consigliere designato in loro rappresentanza fosse impossibilitato a partecipare.

2. I Consiglieri devono essere in possesso di un profilo personale, professionale e associativo conforme ai valori e agli scopi dell’Associazione. Tutti i Consiglieri devono essere Soci e decadono automaticamente dalla carica alla cessazione del rapporto associativo.

3. Il Consiglio dura in carica un triennio e ciascun componente può essere confermato per un massimo di due ulteriori mandati consecutivi. Il Consiglio può integrarsi in qualsiasi momento cooptando altri Consiglieri entro il numero massimo indicato nel primo comma ed in numero non superiore ai componenti in carica nominati dall’Assemblea. I Consiglieri nominati per cooptazione restano in carica fino al rinnovo del Consiglio.

4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci.

5. Con l’accettazione della nomina, i Consiglieri si impegnano a contribuire fattivamente alle iniziative e ai progetti dell’Associazione e a promuoverne gli scopi sociali.

Art. 9. Poteri e funzionamento del Consiglio.

1. Il Consiglio pone in essere tutte le attività relative al perseguimento degli scopi sociali. In particolare:

  1. Subito dopo la sua nomina, elegge al suo interno il Presidente dell’Associazione e tre Vice Presidenti che coadiuvano il Presidente;
  2. nomina il Segretario Generale dell’Associazione;
  3. detta le direttive per il raggiungimento degli scopi indicati nell’art. 1 e per l’attuazione delle delibere dell’Assemblea;
  4. predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione e lo sottopone all’Assemblea;
  5. stabilisce la misura dei contributi associativi;
  6. adotta provvedimenti per l’amministrazione straordinaria del patrimonio;
  7. delibera l’istituzione di delegazioni o sezioni anche in città italiane diverse da Roma o fuori del territorio nazionale;
  8. di concerto con il Segretario Generale, predispone il programma annuale di attività dell’Associazione;
  9. esercita ogni altro potere previsto dallo Statuto che non sia di competenza di altri organi dell’Associazione.

2. Il Consiglio può istituire Commissioni o Comitati sia permanenti sia temporanei, fissandone i compiti. Le eventuali relazioni delle Commissioni o dei Comitati sono, se del caso, sottoposte al Consiglio per le eventuali deliberazioni.

3. Il Consiglio può affidare a singoli Consiglieri la responsabilità di specifici progetti, fissandone i compiti. Tali progetti sono, se del caso, sottoposti al Consiglio per le eventuali deliberazioni.

4. Il Consiglio si riunisce, anche per audioconferenza o videoconferenza, almeno una volta l’anno ed è convocato per posta elettronica, con un preavviso di almeno sette giorni, dal Presidente o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

5. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti (anche in audioconferenza o videoconferenza).

6. Su iniziativa del Presidente, il Consiglio può deliberare anche per corrispondenza. Le proposte di delibera sono inviate ai Consiglieri per posta elettronica e si intendono approvate quando la maggioranza delle risposte pervenute all’Associazione entro quattordici giorni dall’invio della comunicazione di interpello risulti favorevole alle proposte stesse.

7. Il Consiglio può nominare Consiglieri onorari persone che si siano distinte nel campo dell’arbitrato, anche oltre il numero massimo di cui all’art. 8.1. I Consiglieri onorari durano in carica fino al termine del mandato triennale del Consiglio che li ha nominati e possono partecipare alle riunioni del Consiglio, quando convocati, con diritto di parola ma non di voto.

8. Il Presidente, d’intesa con i Vice Presidenti, può invitare a partecipare al Consiglio, in qualità di osservatori con diritto di parola ma non di voto, rappresentanti di istituzioni o di associazioni attive nel settore dell’arbitrato e con cui l’Associazione collabora.

Art. 10. Il Presidente.

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio per un triennio e può essere rieletto una sola volta. Il Presidente rappresenta l’Associazione anche in giudizio. Convoca e presiede l’Assemblea e le riunioni del Consiglio, curando l’esecuzione delle loro delibere. Qualora, in caso di votazioni degli Organi che presiede, non si formi la maggioranza, il voto del Presidente è determinante. Il Presidente è coadiuvato nelle sue attività dai tre Vice Presidenti.

2. In caso di suo impedimento, il Presidente è sostituito, in tutte le funzioni ed i poteri che gli sono attribuiti dal presente Statuto, dal Vice Presidente più anziano o, in mancanza, da un altro Vice Presidente. L’anzianità è determinata, rispettivamente, dalla nomina a Vice Presidente o, in caso di parità, sulla base dell’età.

3. In caso di urgenza, il Presidente può adottare tutte le misure necessarie, che dovranno essere prontamente portate alla ratifica del Consiglio.

4. Terminato il suo mandato, il Presidente acquisisce automaticamente la qualità di Presidente onorario e ha diritto a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio con diritto di parola ma non di voto.

Art. 11. Il Revisore Unico.

1. Il Revisore Unico è nominato dall’Assemblea tra i suoi Soci e deve avere il titolo di revisore legale. L’incarico è annuale e può essere confermato.

2. Il Revisore:

  1. controlla la regolare tenuta delle scritture contabili e degli adempimenti fiscali e previdenziali accertando che tutti i fatti di gestione intervenuti nel corso dell’anno siano stati correttamente riportati nelle scritture contabili;
  2. verifica periodicamente la consistenza di cassa, dei depositi bancari e del deposito titoli;
  3. redige una relazione al bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio e la espone in Assemblea.

3. Il Revisore partecipa all’Assemblea che approva il bilancio e può essere presente, se richiesto, alle riunioni del Consiglio con diritto di parola ma non di voto.

Art. 12. Il Segretario Generale.

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio e provvede alla gestione ordinaria dell’Associazione e ne dirige gli uffici, curandone il buon funzionamento; provvede, secondo le direttive del Consiglio e del Presidente, a tutte le operazioni amministrative e contabili inerenti alla gestione dell’attività dell’Associazione e del suo patrimonio, riferendone prontamente al Consiglio e al Presidente; propone al Consiglio il programma annuale di attività dell’Associazione.

2. Il Segretario Generale è tenuto ad informare prontamente il Consiglio e il Presidente di ogni rilevante questione gestionale, amministrativa o contabile; partecipa, senza diritto di voto, alle Assemblee, esercitandovi le funzioni di segretario.

3. Il Segretario Generale è Direttore responsabile della Rivista dell’Arbitrato.

4. Il Segretario Generale resta in carica per tre anni e può essere confermato.

5. Il Segretario Generale partecipa a tutte le riunioni del Consiglio con diritto di parola e di voto.

Art. 13. Contributo associativo.

1. Il contributo fissato annualmente dal Consiglio, anche in modo differenziato in funzione delle caratteristiche dei Soci, deve essere versato per la prima volta all’atto dell’ammissione del Socio e, successivamente, entro il mese di febbraio di ogni anno.

2. Ogni Socio può versare contributi volontari per il buon funzionamento dell’Associazione.

Art. 14. Fondo comune.

1. Il fondo comune è alimentato dai contributi dei Soci e dai beni e proventi che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo ed è utilizzato per le finalità associative.

2. Le operazioni relative al fondo comune, ivi incluse quelle bancarie e finanziarie, sono effettuate con firma disgiunta dal Presidente, dal Segretario Generale o da altra persona a ciò delegata dal Presidente.

3. Non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. In caso di scioglimento dell’Associazione, il Consiglio provvede alle operazioni di liquidazione avvalendosi, se del caso, dell’opera di un professionista. Il bilancio finale di liquidazione è approvato dall’Assemblea che delibera sulla destinazione dell’eventuale attivo netto ad altra associazione avente finalità analoga o a fini di pubblica utilità.

Art. 15. Disposizioni transitorie.

1. Con l’entrata in vigore del presente Statuto, i Presidenti dell’Associazione che a tale data avranno terminato il proprio mandato assumeranno automaticamente il ruolo di Presidente onorario, in conformità all’art. 10.4.

2. Ai fini dei limiti alla conferma nella carica di Consigliere di cui all’art. 8.3, non si considerano i mandati precedenti all’approvazione del presente Statuto.

(approvato il 14.09.2020)